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Parere del 07-02-2019, N. 27, ACCESSO DOCUMENTALE AI SENSI DELLA L. 241/1990 E ACCESSO CIVICO AI SENSI DEL D. LGS. N. 33/2013. DATI RELATIVI ALLA SALUTE

A fronte di una richiesta di accesso a documenti detenuti da un Istituto scolastico, il Garante ritiene che, pur essendo presente nell’oggetto della richiesta un generico riferimento all’accesso civico, dagli atti emerge chiaramente che il procedimento è stato qualificato e regolato dagli artt. 22 e ss., l. 241/1990. Dopo aver richiamato le pronunce della giurisprudenza che invitano a non confondere le due tipologie di accesso che operano sulla base di norme e presupposti diversi, l’Autorità afferma che non può pronunciarsi sul diritto di accesso ai documenti ex l. n. 241/1990 e sull’esistenza di un eventuale interesse qualificato dell’istante, che rimangono di competenza dell’amministrazione adita. Nel caso dell’accesso ai documenti amministrativi presentato ai senti della legge n. 241/1990 si ricorda in ogni caso che per i «documenti contenenti dati sensibili e giudiziari, l’accesso è consentito nei limiti in cui sia strettamente indispensabile e nei termini previsti dall’art. 60, d.lgs. n. 196/2003, in caso di dati idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale» e che il predetto art. 60 stabilisce che, con riferimento alle richieste di accesso a «dati relativi alla salute o alla vita sessuale o all’orientamento sessuale», «il trattamento è consentito se la situazione giuridicamente rilevante che si intende tutelare con la richiesta di accesso ai documenti amministrativi è di rango almeno pari ai diritti dell’interessato, ovvero consiste in un diritto della personalità o in un altro diritto o libertà fondamentale» (cfr. art. 24, comma 7, l. n. 241/1990).

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