Parere del 07-03-2019, N. 52, INTERVENTI DI NATURA URBANISTICA
In merito alla richiesta di riesame da parte di un’associazione avverso il rilascio parziale di alcuni documenti relativi a interventi urbanistici, richiesti a un Comune tramite una istanza di accesso civico generalizzato, il Garante precisa che per «dato personale» si intende «qualsiasi informazione riguardante una persona fisica identificata o identificabile» e che, essendo le persone giuridiche, gli enti e le associazioni sottratte dall’ambito di applicazione della disciplina in materia di protezione dei dati personali, non possono beneficiare del limite di cui all’art. 5-bis, comma 2, lett. a), del d.lgs. n. 33/2013. Inoltre, i motivi per i quali l’associazione, cui si riferiscono i documenti oggetto dell’accesso, ha presentato richiesta di riesame sono diversi da quelli relativi alla protezione dei dati personali previsti dalla disposizione citata. Per tali ragioni, considerando che il Comune, accogliendo l’accesso, ha in ogni caso oscurato i dati personali contenuti nella documentazione richiesta, il Garante ritiene che non vi sono motivi per discostarsi da quanto deciso.
Testo parere