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Parere del 07-10-2018, N. 451, AUTORIZZAZIONI PAESAGGISTICHE

La mancata trasmissione della documentazione rilevante impedisce al Garante di esprimersi sul diniego opposto dall’Amministrazione a una richiesta di accesso civico generalizzato relativa ad autorizzazioni paesaggistiche rilasciate a una società a responsabilità limitata. Il Garante evidenzia in ogni caso che sono sottratte dall’ambito di applicazione della disciplina in materia di protezione dei dati personali le persone giuridiche, gli enti e le associazioni, che non possono beneficiare della tutela di cui al citato art. 5-bis, comma 2, lett. a), del d. lgs. n. 33/2013 (cfr. anche considerando n. 14 del Regolamento UE 2016/679), per cui ove i dati contenuti nei documenti di cui si chiede l’ostensione siano riferiti a persone giuridiche, la disciplina sulla protezione dei dati non risulta applicabile, essendo la nozione di «dato personale» – e la conseguente tutela apprestata – riferita esclusivamente alle persone fisiche. Nel caso di specie inoltre il Comune ha negato l’ostensione dei documenti sulla base dell’esistenza di un pregiudizio concreto alla protezione dei dati personali, considerando la quantità e la qualità di dati personali coinvolti, senza tuttavia specificare quali siano effettivamente i dati personali in questione (di cui non viene fornita una descrizione neanche di tipo generale), con la conseguenza che la motivazione contenuta nel provvedimento di diniego non consente di comprendere le effettive ragioni per cui il rilascio determinerebbe un pregiudizio concreto ai sensi all’art. 5 bis, comma 2, lett. a), del d.lgs. n. 33/2013.

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