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Parere del 07-11-2019, N. 200, PROCEDURE CONCORSUALI

In relazione al diniego opposto su una istanza di accesso civico generalizzato volta a ottenere gli atti relativi a un concorso di dottorato di ricerca (copia degli elaborati delle prove scritte, dei verbali di correzione degli elaborati e dei curriculum vitae dei candidati), il Garante afferma che l’Ateneo ha correttamente agito. Ciò in quanto, conformemente ai precedenti orientamenti in materia di accesso civico agli atti di un concorso pubblico (pareri n. 162 del 30 marzo 2017; n. 246 del 24 maggio 2017; n. 366 del 7 settembre 2017; n. 433 del 26 ottobre 2017), l’Autorità ricorda che occorre tenere presente che gli elaborati concorsuali sono indicativi di molteplici aspetti di carattere personale circa le caratteristiche individuali – relativi ad esempio alla preparazione professionale, alla cultura, alle capacità di espressione, o al carattere del candidato – che costituiscono aspetti valutabili nella selezione dei partecipanti. Inoltre, in alcuni casi e a seconda della traccia, il contenuto degli elaborati è capace di rivelare informazioni e convinzioni che possono rientrare nelle categorie particolari di dati personali (es. opinioni politiche, convinzioni filosofiche o di altro genere). Analogamente il Garante osserva che i contenuti generalmente inseriti nel curriculum vitae sono molteplici e la relativa ostensione può consentire l’accesso, a seconda di come è redatto il cv, a numerosi dati (es. nominativo, data e luogo di nascita, residenza, telefono, e-mail, nazionalità) e informazioni di carattere personale (es. esperienze e competenze professionali, istruzione e formazione, competenze personali, competenze comunicative, competenze organizzative e gestionali, pubblicazioni, presentazioni, progetti, conferenze, seminari, riconoscimenti e premi, appartenenza a gruppi/associazioni, referenze, menzioni, corsi, certificazioni, ecc.), che per motivi individuali non sempre si desidera portare a conoscenza di soggetti estranei. Pertanto, considerando la natura dei dati personali coinvolti e il particolare regime di pubblicità dei dati e documenti oggetti di accesso civico, l’ostensione dei documenti richiesti potrebbe causare quel pregiudizio concreto alla protezione degli interessi di cui all’art. 5-bis, comma 2, lett. a), d.lgs. n. 33/2013.

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