Immagine pagina Pareri Garante privacy

Parere del 08-02-2018, N. 68, PERMESSI DI COSTRUIRE

Il diniego opposto a una richiesta di accesso civico generalizzato a permessi di costruire e a tutta la documentazione contenuta nelle relative pratiche edilizie, compreso il progetto presentato, si giustifica posto che l’istanza investe, oltre ai dati oggetto di un preciso regime di pubblicità (art. 20, d.P.R. n. 380/2001), anche un’ampia e ulteriore documentazione – relativa all’istruttoria delle pratiche – contenente dati e informazioni personali di diversa specie e natura. Il riferimento è, ad esempio, ai titoli di proprietà, ai nominativi, data e luogo di nascita, codici fiscali, residenza, e-mail, p.e.c., numeri di telefono, dei titolari dell’intervento o dei loro rappresentanti; ai dati dei tecnici incaricati; a informazioni sulla tipologia di intervento; all’ubicazione, dati catastali e destinazione d’uso dell’immobile; alle dichiarazioni concernenti il versamento degli oneri; agli elaborati progettuali, la cui diffusione, alla luce dell’amplificato regime di pubblicità dell’accesso civico, può causare un pregiudizio concreto alla protezione dei dati personali dei soggetti controinteressati. Ciò anche considerando le ragionevoli aspettative di riservatezza di questi ultimi circa il trattamento dei propri dati personali al momento in cui questi sono stati raccolti dall’amministrazione. Il Garante condivide inoltre la considerazione dell’Amministrazione secondo cui sarebbe impossibile concedere un accesso civico parziale in quanto, anche se si oscurassero i dati del committente, l’indicazione dell’immobile oggetto di intervento consentirebbe di risalire all´identità del proprietario tramite visure catastali.

Testo parere
Condividi