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Parere del 08-03-2018, N. 142, GRADUATORIE CON PROGRESSIONE ECONOMICA DI DIPENDENTI

In relazione all’accesso civico avente a oggetto una graduatoria dei dipendenti di una Camera di Commercio relativa alle progressioni economiche orizzontali 2017 con dettaglio dei punteggi attribuiti, il predetto ente ha accolto parzialmente la richiesta di accesso civico autorizzando la trasmissione del documento, oscurando i nominativi (nonché gli eventuali altri elementi di identificazione, anche indiretta) degli interessati. A fronte della richiesta di riesame del soggetto istante volta ottenere l’ostensione integrale del documento il Garante ha ritenuto che la Camera di Commercio ha accordato l´accesso civico parziale alla graduatoria richiesta in una modalità che risulta conforme alla disciplina in materia di protezione dei dati personali, ossia mediante oscuramento dei dati personali ivi presenti. Ciò in quanto il riconoscimento di un eventuale accesso civico ai dati personali dei dipendenti contenuti nella citata graduatoria, unita alla generale conoscenza e al particolare regime di pubblicità dei dati oggetto di accesso civico, può arrecare ai soggetti interessati, a seconda delle ipotesi e del contesto in cui i dati e le informazioni fornite possono essere utilizzate da terzi, proprio quel pregiudizio concreto alla tutela della protezione dei dati personali previsto dall´art. 5-bis, comma 2, lett. a), del d. lgs. n. 33/2013. Ciò tenendo conto anche di quanto evidenziato dall’Amministrazione secondo la quale un eventuale accesso ai dati personali richiesti, poiché riferiti ai singoli dipendenti, potrebbe esporre gli interessati a difficoltà relazionali con i colleghi di lavoro e creare ingiustificati pregiudizi da parte degli utenti esterni che venissero a contatto con gli stessi nell’esercizio delle loro funzioni.

Testo parere
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