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Parere del 09-11-2017, N. 459, SEGNALAZIONI DI ILLECITI

L’accesso generalizzato a segnalazioni, contenenti dati e informazioni personali, inviate da persone fisiche al Garante per la protezione dei dati personali, va  respinto, sulla base dell’esigenza di evitare un pregiudizio concreto alla «protezione dei dati personali, in conformità con la disciplina legislativa in materia» (art. 5-bis, comma 2, lett. a, del d. lgs. n. 33/2013), del d. lgs. n. 33/2013) e alla luce dell’esclusione prevista dal regolamento interno n. 1/2006 dell’Ufficio del Garante, ai sensi dell’art. 5-bis, comma 3, del d. lgs. n. 33/2013.

Testo parere
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