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Parere del 10-10-2019, N. 184, ATTI DI COMITATO ETICO

In relazione a una richiesta di accesso civico generalizzato alla documentazione della Commissione etica di un Ateneo, relativa a una procedura volta a verificare il rispetto del Codice etico da parte di un soggetto, il Garante, richiamando i precedenti pareri in materia di sanzioni disciplinari (v n. 483 del 21 novembre 2018; n. 515 del 7 dicembre 2017; n. 254 del 31 maggio 2017), afferma che la generale conoscenza delle informazioni richieste viola il dovere di riservatezza della Commissione e determina un’interferenza sproporzionata nei diritti e libertà dei controinteressati. Ciò, tenute in considerazione le relative ragionevoli aspettative di confidenzialità del soggetto interessato e degli altri soggetti coinvolti, i quali potevano fare ragionevolmente affidamento sul carattere riservato del procedimento. A giudizio del Garante, nel bilanciamento fra interessi, il principio di trasparenza appare pienamente soddisfatto dalla conoscenza dell’esito del procedimento avviato e concluso, che l’Università ha provveduto ad assicurare. L’ulteriore documentazione di cui si richiede l’ostensione, invece, contenendo dati e informazioni personali delicati, unita al particolare regime di pubblicità dei dati oggetto di accesso civico, può effettivamente arrecare quel pregiudizio concreto alla tutela della protezione dei dati personali. La probabilità di tale pregiudizio, inoltre, è amplificata dalla notorietà a livello locale che la vicenda ha avuto su una testata giornalistica online e dalla circostanza di poter causare danni legati alla sfera morale, relazionale, professionale e sociale, sul soggetto interessato e sulle altre persone coinvolte sia all’interno che all’esterno della comunità scientifica di appartenenza. Tali considerazioni impediscono, altresì, di accordare un accesso civico parziale, oscurando i nominativi dei controinteressati, in quanto questi ultimi riceverebbero in ogni caso un pregiudizio alla protezione dei propri dati personali, risultando indirettamente identificabili, anche all’interno del luogo di lavoro, attraverso gli ulteriori dati di contesto o le informazioni di dettaglio contenuti nei documenti richiesti.

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