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Parere del 10-10-2019, N. 186, DATE DI ASSUNZIONE E CESSAZIONE DELL’INCARICO DI UN DIPENDENTE

In merito al riesame su una istanza di accesso civico generalizzato volta a ottenere le date di assunzione e cessazione dell’incarico di un dipendente ministeriale, rigettata per motivi diversi da quelli indicati nell’art. 5-bis, comma 2, lett. a), d.lgs. n. 33/2013, il Garante ha osservato quanto segue. Benché in casi simili non è consentito pronunciarsi nel merito, l’Autorità, conformemente a precedenti pareri (v. n. 48 del 28 febbraio 2019; n. 29 del 7 febbraio 2019; n. 485 del 29 novembre 2018; n. 373 del 31/5/2018; n. 142 dell´8/3/2018), ha ricordato che in materia di accesso ai dati personali dei dipendenti bisogna aver riguardo dell’amplificato regime di pubblicità dell’accesso civico, attraverso cui va valutata l’esistenza di un possibile pregiudizio concreto alla protezione dei dati personali. Tale valutazione – in base al quale l’amministrazione decide se rifiutare o meno l’accesso, fornendo una congrua e completa, motivazione – deve essere effettuata nel rispetto dei principi indicati dall’art. 5 del Reg. UE 2016/679 e, in particolare, di quello di minimizzazione dei dati secondo il quale i dati personali devono essere adeguati, pertinenti e limitati a quanto necessario rispetto alle finalità per le quali sono trattati, in modo che non si realizzi un’interferenza ingiustificata e sproporzionata nei diritti e libertà delle persone cui si riferiscono tali dati.

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