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Parere del 10-10-2019, N. 187, DENUNCE PRESENTATE DAL COMUNE ALL’AUTORITÀ GIUDIZIARIA PER REATI AMBIENTALI

Il Garante è stato interpellato in merito al diniego su una istanza di accesso civico generalizzato volta a ottenere tutte le denunce presentate dal Comune, anche contro ignoti, negli anni 2017, 2018 e 2019 all’autorità giudiziaria o ad un’altra autorità competente riferite a reati ambientali avvenuti nel predetto Comune. L’ente aveva negato l’accesso rappresentando che gli atti richiesti erano stati trasmessi al Comando Carabinieri per la Tutela dell’Ambiente come seguito a ipotesi di reato ambientale già in capo alla Procura della Repubblica e che pertanto le informazioni richieste potevano essere, allo stato attuale, coperte da segreto istruttorio. Si invitava quindi il soggetto istante a rivolgersi al Tribunale per eventuali richieste di accesso nei termini e modi previsti dalla legge. L’Autorità di protezione dei dati ha evidenziato che siccome l’amministrazione aveva negato l’accesso civico per motivi diversi dalla protezione dei dati personali, ai sensi della disciplina in materia di accesso civico non era possibile pronunciarsi nel merito del diniego opposto all’istante.

Tuttavia, attesa la rilevanza della questione – fermo restando ogni valutazione dell’amministrazione in ordine all’esistenza di ulteriori limiti per potrebbero in ogni caso portare a negare l’accesso civico, diversi dalla protezione dei dati personali – è stato ritenuto utile esprimere le seguenti considerazioni . I documenti di cui si chiede l’accesso potrebbero contenere dati e informazioni personali di tutti coloro che sono stati destinatari delle predette denunce, a meno che queste ultime non siano state presentate anche contro ignoti. Pertanto, l’Autorità evidenzia che si tratta di documenti – contenenti dati e informazioni delicate – riferiti a soggetti nei cui confronti potrebbe essere aperto un procedimento penale; la cui generale conoscenza, quindi, potrebbe causare danni legati alla sfera morale, relazionale, professionale e sociale, gettando discredito sui controinteressati anche nel caso in cui le denunce dovessero essere archiviate. Ciò in quanto, a differenza dell’accesso ai sensi della l. n. 241/1990, i dati e i documenti che si ricevono a seguito di una istanza di accesso civico generalizzato divengono «pubblici e chiunque ha diritto di conoscerli, di fruirne gratuitamente, e di utilizzarli e riutilizzarli ai sensi dell’art. 7». Di conseguenza, è anche alla luce di tale amplificato regime di pubblicità che va valutata l’esistenza di un possibile pregiudizio concreto alla protezione dei dati personali del soggetto controinteressato. Non sussistono, invece, ragioni attinenti alla protezione dei dati personali dei controinteressati in relazione all’eventuale ostensione di “dati aggregati” (privi di dati identificativi e di ogni ulteriore informazione che può identificare i controinteressati anche indirettamente), quali ad esempio il numero delle denunce effettuare negli ultimi tre anni e la relativa data.

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