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Parere del 11-02-2021, N.58, RELAZIONE SULLA GESTIONE DELLA FUNZIONE DI POLIZIA LOCALE

In merito a una istanza di accesso civico generalizzato tesa a ottenere una relazione letta in Consiglio comunale a porte chiuse, relativa allo svolgimento della funzione della polizia locale (che ha portato alla revoca della delega delle funzioni di «polizia locale, polizia amministrativa locale e protezione civile» da parte dell’ente all’Unione di comuni di cui fa parte), il Garante concorda sul diniego opposto. Non è possibile infatti accogliere l’eccezione presentata dall’istante secondo cui il diniego avrebbe comportato una violazione dei principi ispiratori del d.lgs. n. 33/2013 e del c.d. FOIA, nonché un ostacolo al «controllo attivo, [alla] trasparenza, [al] dibattito pubblico su un tema […] di rilevante interesse collettivo». Ciò in quanto, in primo luogo, la relazione conteneva «apprezzamenti sulla condotta di persone e ripetuti riferimenti a dati personali (anche sensibili)». Nello specifico, vi erano numerosi riferimenti a soggetti a vario titolo citati nel documento oggetto di accesso civico, nonché intere pagine dedicate alla puntuale e dettagliata descrizione di condotte e fatti oggetto di indagine e accertamento giudiziario e amministrativo, ancora in corso. Erano, inoltre, riportate risultanze e verbali di audizioni interne all’amministrazione sui predetti fatti, comprensive della trascrizione integrale delle domande poste e delle relative dichiarazioni rilasciate dalle persone coinvolte. La descrizione dettagliata dei dati e delle informazioni personali, nonché delle vicende oggetto di indagine, presenti nella relazione avrebbe potuto consentire l’identificazione indiretta dei soggetti interessati e la divulgazione di fatti ancora oggetto di accertamento giudiziario, compromettendone potenzialmente anche le risultanze. Quanto all’interesse pubblico alla conoscenza dei documenti e dei dati personali ivi contenuti, va rappresentato che non è possibile accordare una generale prevalenza al diritto di accesso generalizzato a scapito di altri diritti ugualmente riconosciuti dall´ordinamento, vanificandosi altrimenti il necessario bilanciamento degli interessi in gioco. Analogamente, non è possibile condividere l’eccezione per la quale la richiesta di accesso doveva essere accolta, in quanto l’oggetto dell’accesso «non si riferi[va] al verbale contenente le valutazioni e i commenti degli amministratori […] intervenuti nel dibattito del Consiglio comunale svolto in seduta segreta [ma alla] relazione del sindaco [relativa a] fatti avvenuti in un ente pubblico ad opera di dipendenti pubblici o incaricati di pubblico servizio […] e non da soggetti privati in ambito privato». Anche il principio di pubblicità degli atti e delle sedute consiliari può essere limitato in alcuni specifici casi previsti dalla legge e dettagliati nei regolamenti comunali. Nel caso in esame, la relazione del presidente dell’Unione sulle funzioni di polizia – con apposto il timbro di «riservato» su tutte le pagine – è stata letta durante una fase della seduta del consiglio comunale che si è svolta, secondo le disposizioni del Sindaco «in modalità segreta, ai sensi dell’art. 10, comma 11, dello Statuto» comunale. Tale articolo prevede espressamente che «sono da assumere a scrutinio segreto le deliberazioni concernenti persone, quando venga esercitata una facoltà discrezionale fondata sull’apprezzamento delle qualità soggettive di una persona, o sulla valutazione dell’azione da queste svolta». Si ritiene quindi che il documento oggetto di accesso, nel caso in esame, abbia un regime di accessibilità limitata per il quale può applicarsi l’esclusione prevista dall’art. 5-bis, comma 3, d.lgs. n. 33/2013, in quanto documento per il quale sussiste un divieto «di accesso o divulgazione previst[o] dalla legge», nonché un «caso in cui l’accesso è subordinato dalla disciplina vigente al rispetto di specifiche condizioni, modalità o limiti […]». L’amministrazione, inoltre, nel riscontrare l’accesso ha motivato l’esistenza di un pregiudizio concreto alla protezione dei dati personali. Ciò in quanto la relativa ostensione, anche considerando il particolare regime di pubblicità dei dati che si ricevono tramite l’accesso civico, avrebbe determinato un’interferenza ingiustificata e sproporzionata nei diritti e libertà dei controinteressati a vario titolo citati nel documento richiesto, anche con riferimento a possibili interferenze con gli accertamenti e le indagini giudiziarie, nonché amministrative, in corso che potrebbero derivare dalla pubblicità e dalla conoscenza generalizzata dei fatti e delle dichiarazioni ivi riportate, arrecando proprio quel pregiudizio concreto alla tutela della protezione dei dati personali.

Testo parere
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