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Parere del 11-10-2018, N. 465, INDAGINI AMMINISTRATIVE

Nell’ambito del procedimento di riesame relativo a una richiesta di accesso civico agli atti istruttori di un’indagine su un incidente ferroviario (i.e., relazione di indagine della commissione interna ed esiti delle interviste effettuate dalla stessa commissione al personale ferroviario) il Garante, in primo luogo, osserva che dall’analisi della nota inviata all’istante si evince che questa si basa su motivazioni diverse da quelle per le quali è previsto normativamente l’obbligo di chiedere un parere formale allo stesso Garante, ossia solo nei casi in cui l’accesso sia stato negato ovvero differito per motivi attinenti la protezione dei dati personali. In secondo luogo, secondo il Garante, sebbene all’interno della citata nota il Responsabile della trasparenza abbia richiamato generici motivi di privacy che impedirebbero l’ostensione della documentazione richiesta, non risultano specificati quali sarebbero i dati personali coinvolti, né tantomeno viene fornita una descrizione generale. Per tali ragioni, e considerato che non è stata inviata al Garante la documentazione oggetto dell’accesso civico, conformemente ai precedenti orientamenti, è stato ritenuto di non potere esprimere un parere sul merito della questione.

Testo parere
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