Parere del 11-10-2018, N. 466, DATI DEI DIPENDENTI PUBBLICI
Nel caso di accesso civico ad un’ampia documentazione relativa ad una selezione per l’attribuzione della progressione economica orizzontale per il personale interno della Giunta Regionale, e contente dati e informazioni personali di diversa specie e natura, che – oltre a riguardare dati identificativi, di residenza e di contatto – afferiscono alla posizione giuridica ed economica dei dipendenti, agli aspetti della vita lavorativa e alla qualità delle prestazioni svolte, alla formazione e all’aggiornamento professionale, il Garante ha evidenziato che non è possibile accordare una generale prevalenza al diritto di accesso generalizzato a scapito di altri diritti ugualmente riconosciuti dall’ordinamento (quali, ad es., quello alla riservatezza e alla protezione dei dati personali). Ciò in quanto si vanificherebbe il necessario bilanciamento degli interessi in gioco che richiede un approccio equilibrato nella ponderazione dei diversi diritti coinvolti, tale da evitare che i diritti fondamentali di eventuali controinteressati possano essere gravemente pregiudicati dalla messa a disposizione a terzi – non adeguatamente ponderata – di dati, informazioni e documenti che li riguardano. Nel caso di specie ha ritenuto quindi corretto il rigetto opposto dall’amministrazione in quanto, considerata la tipologia e la natura dei dati e delle informazioni personali richiesti, l’ostensione potrebbe determinare un’interferenza ingiustificata e sproporzionata nei diritti e libertà dei soggetti controinteressati, potendoli esporre a difficoltà relazionali con i colleghi di lavoro e creare ingiustificati pregiudizi da parte degli utenti esterni che venissero a contatto con gli stessi nell’esercizio delle loro funzioni, con conseguenti ripercussioni negative sul piano professionale, personale, sociale e relazionale, sia all’interno che all’esterno dell’ambiente lavorativo. D’altronde, la presenza nella documentazione richiesta di dati e informazioni dettagliati dei controinteressati rende particolarmente difficile, se non impossibile, l’anonimizzazione dei documenti, con la conseguenza di impedire anche un eventuale accesso civico parziale ai sensi dell’art. 5-bis, comma 4, del d.lgs. n. 33/2013.
Testo parere