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Parere del 14-11-2020, N. 205, CONTRATTI DI DOCENZA UNIVERSITARIA

In merito al riesame proposto a seguito di un diniego su una istanza di accesso civico generalizzato volta conoscere gli anni accademici in cui un determinato docente ha svolto insegnamenti a contratto presso l’Università intimata, il Garante precisa quanto segue. In primo luogo, contrariamente a quanto previsto dalla normativa, il soggetto controinteressato risulta essere stato coinvolto nel procedimento relativo all’accesso civico solo in sede di riesame della decisione di prima istanza da parte dal Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza. Inoltre, la motivazione eccessivamente sintetica fornita dall’amministrazione non consente di comprendere le ragioni per le quali l’ostensione dell’informazione richiesta possa causare un pregiudizio concreto alla protezione dei dati personali del controinteressato. Ciò anche considerando che la medesima informazione è già liberamente accessibile nelle note bibliografiche riferite al soggetto controinteressato presenti su diversi siti online, nonché rientrante fra i dati soggetti a pubblicazione obbligatoria ai sensi dell’art. 15 del d.lgs. n. 33/2013. L’Università, d’altro canto, nel riesaminare la questione, dovrà tenere conto del fatto che gli stessi dati sono stati acquisiti in epoca antecedente l’adozione del d.lgs. n. 33/2013, con conseguente necessità di avere riguardo alle ragionevoli aspettative di confidenzialità in relazione al trattamento dei dati personali al momento in cui questi sono stati raccolti, anche alla luce dei motivi contenuti nell’opposizione del controinteressato.

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