Parere del 15-02-2018, N. 75, DIMISSIONI DI DIPENDENTE COMUNALE
Il Garante ritiene che l’istanza di accesso civico generalizzato relativa all’atto con il quale un dipendente comunale ha rassegnato le proprie dimissioni dall’incarico, è stata correttamente negata dall’Amministrazione, in quanto i documenti richiesti contengono dati e informazioni personali – oltre al nominativo e all´incarico ricoperto dal dipendente, anche la descrizione dei motivi di carattere strettamente personale – che hanno indotto il dipendente a rassegnare le proprie dimissioni e, per tale ragione, la loro ostensione può causare un pregiudizio concreto alla tutela degli interessi protetti dall’art. 5-bis, comma 2, lett. a), del d.lgs. n. 33/2013. Tali considerazioni, a giudizio del Garante, impediscono di accordare un accesso parziale ai documenti in questione, in quanto l’eventuale oscuramento non eliminerebbe completamente la possibilità che il soggetto controinteressato possa essere re-identificato, anche da parte di terzi, attraverso il complesso della vicenda descritta e le ulteriori informazioni contenute nel documento di cui è stata negata l’ostensione.
Testo parere