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Parere del 15-10-2020, N. 180, ORDINI DI SERVIZIO DELLA POLIZIA LOCALE

In merito a una richiesta di accesso civico generalizzato a ordini di servizio e relativo registro delle variazioni della polizia locale, il Garante, conformemente a precedenti orientamenti (fra gli altri, parere n. 61/2019; n. 60/2019; n. 516/2018; n. 190/2017; n. 369/2017) osserva che l’amministrazione ha correttamente opposto un diniego, motivato sulla base del pregiudizio concreto alla tutela della protezione dei dati personali.  Si deve infatti tenere conto della tipologia e della natura dei dati e delle informazioni personali, anche di dettaglio, contenuti negli ordini di servizio – di tipo preventivo e consuntivo – richiesti (quali per ogni singolo lavoratore: turno di servizio previsto, lavoro svolto, attività da svolgere nel giorno seguente, prestazioni effettive, dati su eventuali assenze programmate o su assenze dal servizio comunicate a seguito di malattie o infortuni, posizione lavorativa, turno di riposo, prestazione svolta in regime di straordinario, permessi fruiti anche ai sensi della l. n. 104/92, ecc.). La generale conoscenza, derivante da un eventuale accoglimento della richiesta di accesso, dei predetti dati e informazioni inerenti ad aspetti molto particolareggiati dell’attività lavorativa svolta, può essere fonte di rischi specifici per i soggetti interessati, anche considerando la possibile ricostruzione della vita e delle abitudini del personale appartenente alla polizia locale, determinando possibili ripercussioni negative sul piano personale, professionale, sociale e relazionale, sia all’interno che all’esterno dell’ambiente lavorativo. Bisogna, inoltre, aver riguardo delle ragionevoli aspettative di confidenzialità dei controinteressati in relazione al trattamento dei propri dati personali al momento in cui questi sono stati raccolti, nonché della non prevedibilità, al momento della raccolta stessa, delle conseguenze derivanti, al personale appartenente alla polizia locale, dall’eventuale conoscibilità, da parte di chiunque, dei dati richiesti tramite l’accesso civico. Non è possibile accordare, inoltre, neanche un accesso parziale, oscurando i nominati dei soggetti interessati, giacché tale accorgimento non elimina del tutto la possibilità che questi ultimi possano essere re-identificati, anche all’interno dello stesso luogo di lavoro, tramite gli ulteriori dati di dettaglio e di contesto contenuti nella documentazione richiesta o mediante altre informazioni in possesso di terzi.

Testo parere
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