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Parere del 16-03-2020, N. 57, OPERE E LOTTIZZAZIONI ABUSIVE

Con riguardo a una richiesta di accesso civico generalizzato volta a ottenere gli elenchi mensili dei rapporti comunicati agli organi di Polizia riguardanti abusi edilizi dal 2016 al 2019, il Garante afferma quanto segue. Partendo dal presupposto che la normativa di settore già prevede specifici obblighi di pubblicità in materia di opere abusive (art. 31, comma 7, del d.P.R. n. 380 del 6/6/2001), ritiene che nulla osta all’ostensione dei dati resi pubblici, sempre nel rispetto dei principi fissati dall’art. 5, par. 1, lett. b) e c), GDPR. Non sussistono, infatti, impedimenti legati alla protezione dei dati personali con riferimento al rilascio di dati quali, ad esempio, il numero di protocollo del rapporto, la data, l’organo da cui proviene il rapporto, la località, il tipo di abuso, gli estremi dell’ordinanza di sospensione. Quanto invece agli altri dati personali, come il nominativo del proprietario committente e l’indirizzo, il Garante rappresenta che un’eventuale ostensione tramite accesso generalizzato potrebbe causare effetti sfavorevoli sui controinteressati, considerando che, in alcuni casi, potrebbe essere ancora pendente un giudizio penale o si potrebbero fornire informazioni risalenti nel tempo, riguardanti procedure già definite, realizzando in tal modo un pregiudizio concreto alla tutela della protezione dei dati personali. Alla luce di tali considerazioni, il Garante invita il Comune a rivalutare la richiesta di accesso, fornendo nella risposta una congrua e completa, motivazione con riferimento ai limiti derivanti dalla protezione dei dati personali, valutando la possibilità di accordare un eventuale accesso parziale, mediante oscuramento del nominativo del proprietario committente e dell’indirizzo.

Testo parere
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