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Parere del 16-04-2020, N. 75, PERMESSI DI COSTRUIRE E CONCESSIONI EDILIZIE

A fronte di una richiesta di accesso civico generalizzato a dati concernenti alcune concessioni edilizie, il Garante invita il Comune a riesaminare il provvedimento di diniego nei termini seguenti. In primo luogo, l’Autorità osserva che dagli atti non è dato comprendere quale possa essere l’effettivo pregiudizio alla protezione dei dati personali dei controinteressati, posto che nel provvedimento è presente solo una formula di stile con cui si evidenzia che la documentazione potrebbe contenere determinate informazioni. Analogamente, non possono essere accolte le osservazioni dei controinteressati, basate sull’inesistenza di un interesse pubblico o privato documentato. Ciò in considerazione del fatto che l’istanza di accesso civico generalizzato non deve rappresentare l’esistenza di un interesse qualificato – a differenza di quella relativa all’accesso documentale (art. 22 ss. l. n. 241/1990) – e non «è sottoposta ad alcuna limitazione quanto alla legittimazione soggettiva del richiedente», né «richiede motivazione» (si veda in tal senso Cons. Stato, Adunanza plenaria, n. 10/2020). Per tale motivo, il Garante ritiene che l’eccessiva sinteticità della motivazione contenuta nel provvedimento e la mancanza di ulteriori elementi di valutazione nella richiesta di parere, impediscano di entrare nel merito del diniego. Ciononostante, appare opportuno evidenziare che, almeno con riferimento ai permessi di costruire, la normativa di settore prevede uno specifico regime di pubblicità per determinate informazioni, per le quali non è possibile opporre alcun motivo di protezione dei dati personali (si veda l’art. 20, co. 6, d.P.R. n. 380/2001 e l’art. 118, co. 5, d.lgs. n. 163/2006). In relazione, invece, all’ostensione tramite l’accesso civico generalizzato di dati e informazioni personali non oggetto di pubblicità, il Garante ricorda che è necessario fornire all’istante una congrua e completa motivazione in ordine all’effettiva esistenza di un pregiudizio concreto alla tutela dell’interesse di cui all’art. 5, co 2, lett. a), d.lgs. n. 33/2013. Ciò tenuto conto anche del particolare regime di pubblicità dell’accesso civico e della circostanza che i dati e i documenti che si ricevono a tale titolo divengono «pubblici e chiunque ha diritto di conoscerli, di fruirne gratuitamente, e di utilizzarli e riutilizzarli», nonché dei principi di «limitazione della finalità» e di «minimizzazione» (art. 5, par. 1, lett. b e c, GDPR), come affermato anche nei precedenti pareri del Garante in materia di permessi di costruire, di concessioni edilizie in sanatoria, di concessioni immobiliari e planimetrie, di ulteriori titoli edilizi come SCIA e CILA (cfr. pareri n. 68/2018, 103/2018, n. 260/2018, n. 179/2019 e n. 1/2019).

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