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Parere del 16-08-2019, N. 161, DATI SU PROCEDIMENTI DISCIPLINARI

Il Garante, in merito al riesame proposto a seguito di un diniego su una istanza di accesso civico generalizzato volta a ottenere l’ostensione di tutte le contestazioni disciplinari e dei provvedimenti a esse conseguenti emesse da un’Azienda partecipata da un Comune negli ultimi cinque anni, precisa quanto segue. In primo luogo, viene chiarito che, in conformità con la disciplina legislativa vigente, il caso di richiesta di riesame, il Responsabile della prevenzione della corruzione della trasparenza ha l’obbligo di chiedere un parere al Garante laddove l’accesso sia stato negato o differito per motivi attinenti alla tutela della protezione dei dati personali. Inoltre, richiamando i precedenti orientamenti (parere n. 483 del 21 novembre 2018; parere n. 515 del 7 dicembre 2017; parere n. 254 del 31 maggio 2017; parere n. 50 del 9 febbraio 2017), l’Autorità ritiene che l’Azienda ha correttamente respinto, seppur con una sintetica motivazione, l’istanza di accesso. Ciò in quanto, la generale conoscenza di informazioni relative a sanzioni disciplinari inflitte ai dipendenti, considerando il particolare regime di pubblicità dei dati oggetto di accesso civico, può effettivamente arrecare ai controinteressati, a seconda delle ipotesi e del contesto in cui le informazioni fornite possono essere utilizzate da terzi, proprio quel pregiudizio concreto alla tutela della protezione dei dati personali. La documentazione a cui è stato chiesto di accedere, infatti, contiene dati e informazioni personali delicate, afferenti alla vita lavorativa e al rapporto di lavoro, la cui generale conoscenza determina un’interferenza ingiustificata e sproporzionata nei diritti e libertà dei soggetti controinteressati, con possibili ripercussioni negative sul piano professionale, personale e sociale, in violazione peraltro anche del principio di «minimizzazione dei dati» in base al quale i dati devono essere, fra l’altro, «limitati a quanto necessario rispetto alle finalità per le quali sono trattati». Bisogna poi tener conto delle ragionevoli aspettative di confidenzialità dei controinteressati in relazione al trattamento dei propri dati personali al momento in cui questi sono stati raccolti, nonché della non prevedibilità, al momento della raccolta dei dati, delle conseguenze derivanti dalla eventuale conoscibilità da parte di chiunque dei dati richiesti tramite l’accesso civico. Tali considerazioni impediscono altresì di accordare un accesso parziale, oscurando i nominativi dei controinteressati, in quanto questi ultimi riceverebbero in ogni caso un pregiudizio alla protezione dei propri dati personali, risultando indirettamente identificabili, anche all’interno del luogo di lavoro, attraverso gli ulteriori dati di contesto o informazioni di dettaglio contenuti nei documenti richiesti.

Testo parere
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