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Parere del 16-11-2017, N. 476, DATI DI ALUNNI E REGISTRI SCOLASTICI

Nel caso di accesso civico avente ad oggetto l’estrazione in formato elettronico di tutta la documentazione in merito ai registri attestanti le presenze e assenze di tutti gli alunni a partire dall’anno scolastico 2014/2015 a quello 2016/2017, il Garante ha ritenuto fondato il diniego dell’amministrazione scolastica in quanto l’ostensione dei dati personali richiesti è suscettibile di determinare quel pregiudizio concreto alla tutela della protezione dei dati personali previsto dall’art. 5-bis, comma 2, lett. a), del d.lgs. n. 33/2013. Ciò considerando che nel caso di specie, l’oggetto dell’accesso investiva non soltanto i nominativi di minori – informazione già di per sé di natura riservata considerando la vulnerabilità dei soggetti interessati – che frequentano (o hanno frequentato) un istituto comprensivo (aggregante scuola dell’infanzia, primaria e secondaria di primo grado), ma per di più includeva anche ulteriori dati e informazioni di contesto, parimenti delicati, come quelli relativi a tutti gli specifici giorni di presenza o assenza scolastica di ogni singolo alunno, riferiti agli ultimi tre anni.

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