Parere del 17-08-2020, N. 152, BUONI PASTO E TIMBRATURE SEGRETARIO GENERALE E DIRETTORI GENERALI
In relazione a una richiesta di accesso civico generalizzato a dati e documenti relativi ai buoni pasto e timbrature effettuate per l’ingresso e l’uscita dalla sede di lavoro del Segretario generale e dei Direttori generali, il Garante afferma che l’Amministrazione ha correttamente negato l’accesso. Conformemente a precedenti orientamenti (fra gli altri, i pareri n. 60/2019; n. 61/2019; n. 516/2018; n. 190/2017; n. 369/2017), l’Autorità ritiene che l’ostensione, anche considerando il particolare regime di pubblicità dei dati e delle informazioni ricevuti tramite l’istituto dell’accesso civico, potrebbe determinare un’interferenza ingiustificata e sproporzionata nei diritti e libertà dei controinteressati, arrecando a questi ultimi proprio quel pregiudizio concreto alla tutela della protezione dei dati personali. Ciò in considerazione del fatto che la documentazione richiesta contiene informazioni relative alle presenze e alle assenze dei suddetti soggetti, all’orario di entrata e uscita, compresa l’indicazione della sede di servizio in cui è stata effettuata la timbratura e le giornate di lavoro agile/servizio esterno effettuato da remoto e non in ufficio. Al riguardo, anche il numero di buoni pasto ricevuti costituisce un’informazione personale, da cui si ricava il numero di giorni di presenza in sede di ogni soggetto controinteressato (considerando che il buono pasto non è dovuto in caso di effettuazione della prestazione lavorativa in modalità agile da remoto). Pertanto, la generale conoscenza del complesso di tali informazioni personali (riferite peraltro a un arco significativo pari a tre mesi secondo quanto richiesto dal soggetto istante) può consentire una ricostruzione molto dettagliata della vita e delle abitudini, con possibili ripercussioni negative – anche considerando il regime di pubblicità dei dati e documenti ricevuti tramite l’istituto dell’accesso civico generalizzato – sul piano personale, sociale e professionale dei controinteressati. Bisogna, inoltre, tener conto delle ragionevoli aspettative di confidenzialità di questi ultimi in relazione al trattamento dei propri dati personali al momento in cui questi sono stati raccolti, nonché della non prevedibilità, nel medesimo momento, delle conseguenze derivanti dall’eventuale conoscibilità, da parte di chiunque, dei dati richiesti tramite l’accesso civico. Le predette considerazioni impediscono di concedere anche un accesso parziale, posto che non è possibile escludere la possibilità di una identificazione indiretta – anche all’interno del luogo di lavoro – tramite ulteriori dati di contesto contenuti nella documentazione richiesta o posseduti da terzi.
Testo parere