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Parere del 17-08-2020, N. 153, TITOLI DI ACCESSO PER PROCEDURA CONCORSUALE DOCENTI

Il Garante, in merito a una istanza di accesso civico generalizzato volta ottenere dati e informazioni personali di un docente da parte di altri docenti della stessa materia, contenuti nei documenti e titoli da esso presentati per partecipare a una procedura concorsuale per una specifica classe di concorso, osserva che, seppur con succinta motivazione, l’amministrazione ha correttamente opposto un diniego. L’ostensione dei suddetti dati, anche considerando il particolare regime di pubblicità dei dati e informazioni che si ricevono tramite l’istituto dell’accesso civico, potrebbe determinare un’interferenza ingiustificata nei diritti e libertà del docente controinteressato, arrecando a quest’ultimo proprio quel pregiudizio concreto alla tutela della protezione dei dati personali. Ciò in quanto l’accoglimento dell’istanza potrebbe determinare ripercussioni negative sul piano professionale, personale, sociale e relazionale, sia all’interno che all’esterno dell’ambiente lavorativo, del docente. Inoltre, la presenza nella documentazione richiesta di dati e informazioni dettagliati del docente impedisce di poter accordare anche un eventuale accesso parziale oscurando, ad esempio, i relativi dati identificativi. Ciò considerando che l’identità del docente controinteressato è già nota ai soggetti istanti e, in ogni caso, tale accorgimento non eliminerebbe la possibilità che il soggetto controinteressato possa essere identificato indirettamente anche da terzi tramite gli ulteriori dati di contesto contenuti nella documentazione richiesta. Tenendo tuttavia conto della circostanza, emersa nel corso dell’istruttoria, che le ragioni della richiesta di accesso civico erano legate a vicende strettamente personali e alla volontà di confrontare i titoli posseduti dai docenti istanti con quelli presentati dal collega docente immesso in ruolo, è stata evidenziata la possibilità che i dati personali per i quali è stato negato l’accesso civico possano essere resi ostensibili, riformulando eventualmente l’istanza ai sensi della diversa disciplina in materia di accesso ai documenti amministrativi (artt. 22 ss. della l. n. 241 del 7/8/1990) e motivando nella richiesta l’esistenza di un «interesse diretto, concreto e attuale, corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento al quale è chiesto l’accesso».

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