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Parere del 17-09-2020, N. 156, ACCESSO A CURRICULA

Il Garante, conformemente a precedenti orientamenti (fra gli altri, i pareri n. 162/2017; n. 200/2019), ritiene che l’amministrazione ha correttamente respinto l’accesso generalizzato ai curricula dei candidati che, rispondendo a un interpello pubblico, non sono stati selezionati per l’incarico di amministratore unico di una società in house. Ciò in quanto nel curriculum vitae sono contenuti molteplici dati (es. nominativo, data e luogo di nascita, residenza, telefono, fax, e-mail, nazionalità) e informazioni di carattere personale (es.: esperienze e competenze professionali, istruzione e formazione, competenze personali, competenze comunicative, competenze organizzative e gestionali, pubblicazioni, presentazioni, progetti, conferenze, seminari, riconoscimenti e premi, appartenenza a gruppi/associazioni, referenze, menzioni, corsi, certificazioni, ecc.) che non sempre si desidera portare a conoscenza di soggetti estranei e la cui ostensione – anche considerando il regime di pubblicità dei dati e documenti ricevuti tramite l’istituto dell’accesso civico generalizzato –  può integrare un pregiudizio concreto alla tutela della protezione dei dati personali dei soggetti controinteressati. Inoltre – tenuto conto della tipologia e della natura dei dati e delle informazioni personali, anche di dettaglio, contenuti nei curricula – un eventuale accoglimento dell’accesso potrebbe determinare ripercussioni negative sul piano professionale, personale, sociale e relazionale, sia all’interno che all’esterno dell’ambiente lavorativo dei controinteressati, anche in ragione di eventuali possibili prospettive di carriera. Bisogna, infine, aver riguardo anche delle ragionevoli aspettative di confidenzialità dei soggetti che si sono candidati per l’incarico societario, ma non stati selezionati, in relazione al trattamento dei propri dati personali al momento in cui questi sono stati raccolti, nonché della non prevedibilità, nello stesso momento, delle conseguenze derivanti dalla eventuale conoscibilità da parte di chiunque dei dati personali richiesti tramite l’accesso civico.

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