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Parere del 17-12-2020, N. 271, DOCUMENTAZIONE EDILIZIA

Con riguardo a una richiesta di accesso generalizzato volta a ottenere tutta la documentazione relativa a una pratica edilizia per la demolizione e ricostruzione di un fabbricato, il Garante afferma quanto segue. Anzitutto, l’accesso ha ad oggetto una documentazione molto vasta, comprendendo, fra l’altro, oltre gli estremi del permesso di costruire, anche tutta la documentazione integrale presentata nel corso degli anni, fra cui le SCIA presentate con le relative varianti, agibilità, innumerevoli planimetrie, piante architettoniche, relazioni geologiche, prospetti, piante grafiche, rilievi, allaccio utenze, impianti, collaudi, tabelle riepilogative, elaborati e relazioni tecniche, lettera di risposta alle richieste e prescrizioni, attestato di pagamento dei diritti di segreteria, materiale fotografico, procure, ecc. Si tratta di materiale contenente atti, dati e informazioni – di tipo anche personale – di natura molto eterogenea (titoli di proprietà; nominativi, data e luogo di nascita, codici fiscali, residenza, e-mail, p.e.c., numeri di telefono riferiti al titolare dell’intervento, in qualità di proprietario, o del relativo rappresentante; dati dei tecnici incaricati, informazioni sulla tipologia di intervento; ubicazione, dati catastali e di destinazione d’uso dell’immobile oggetto del permesso; dichiarazioni concernenti il versamento degli oneri; rilievi fotografici dettagliati della proprietà privata, procure, fotocopie di documenti d’identità, etc.), sicché l’amministrazione avrebbe dovuto valutare la possibilità di avviare un dialogo cooperativo con il richiedente l’accesso «nel tentativo di ridefinire l’oggetto della richiesta entro limiti compatibili con i principi di buon andamento e di proporzionalità. (cfr. Circolare Dipartimento della funzione pubblica n. 2/2017). Nel merito, in conformità ai precedenti orientamenti (cfr., fra gli altri, pareri n. 68/2018; n. 25/2018; n. 1/2019), il Garante ritiene che l’ostensione dei dati personali contenuti nella documentazione richiesta – anche considerando il particolare regime di pubblicità dei dati e informazioni ricevuti tramite l’istituto dell’accesso civico – può arrecare, a seconda delle ipotesi e del contesto in cui le informazioni fornite possono essere utilizzate da terzi, proprio quel pregiudizio concreto alla tutela della protezione dei dati personali, determinando un’interferenza ingiustificata e sproporzionata nei diritti e libertà dei soggetti coinvolti, in violazione del principio di minimizzazione dei dati. Ciò anche tenendo conto delle ragionevoli aspettative di confidenzialità dei controinteressati in relazione al trattamento dei propri dati personali al momento in cui questi sono stati raccolti, nonché della non prevedibilità, al momento della raccolta, delle conseguenze derivanti dall’eventuale conoscibilità da parte di chiunque dei dati richiesti tramite l’accesso civico. Per altro verso, come evidenziato dal RPCT, occorre anche valutare l’esistenza di ulteriori interessi privati che vanno adeguatamente presi in considerazione ai fini del riscontro dell’accesso civico, come ad esempio la protezione dell’opera intellettuale riferibile agli elaborati tecnici e progettuali, rispetto ai quali anche il controinteressato ha evidenziato che l’ostensione potrebbe comportare un pregiudizio agli interessi economici e commerciali della propria azienda.

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