Parere del 18-04-2018, N. 230, ACCESSO ALLA QUALIFICA DIRIGENZIALE
Rispetto al provvedimento di diniego parziale a conoscere una serie di documenti riferiti all’accesso alla qualifica dirigenziale, nonché a contratti di lavoro ceduti nell’ambito delle procedure di mobilità fra diversi enti, il Garante, in primo luogo, osserva che l’amministrazione non può sottrarsi all’accoglimento della richiesta di accesso relativamente a documenti per i quali sussista un obbligo di pubblicazione; mentre, nel caso in cui tale obbligo non sussista, la relativa ostensione è consentita qualora non si ravvisi il pregiudizio per la tutela dei dati personali, da dimostrarsi con congrua motivazione nel rispetto delle indicazioni contenute nelle Linee guida dell’ANAC in materia di accesso civico. In secondo luogo, a giudizio del Garante, devono essere considerati non accessibili quei documenti, quali i contratti di lavoro, in quanto contengono dati la cui ostensione potrebbe procurare ripercussioni negative, soprattutto sul piano relazionale e professionale, al soggetto controinteressato. Ciò anche considerando la ragionevole aspettativa di confidenzialità del dirigente riguardo alle informazioni detenute dall’ente presso il quale presta servizio, inerenti ai rapporti contrattuali instaurati anche con precedenti datori di lavoro; nonché la non prevedibilità da parte dello stesso delle conseguenze derivanti dalla conoscibilità da parte di chiunque dei predetti dati e informazioni richiesti tramite l’accesso civico.
Testo parere