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Parere del 18-04-2018, N. 231, PROGRESSIONE ECONOMICA DEL PERSONALE

Il Garante concorda con la decisione del Consiglio regionale di respingere la richiesta di accesso alla documentazione funzionale all’approvazione di una graduatoria per la progressione economica del personale di un Consiglio regionale. Ciò considerando la tipologia e la natura dei dati e delle informazioni personali oggetto dell’istanza di accesso civico nel caso in esame, attinenti peraltro anche ad aspetti dettagliati della vita lavorativa e della moralità di dipendenti pubblici partecipanti alla selezione interna all’amministrazione finalizzata alla progressione della categoria economica, la cui ostensione potrebbe comportare ripercussioni negative per i soggetti interessati, anche sul piano relazionale e professionale, sia all’interno dell’ambiente lavorativo che all’esterno (si pensi, ad esempio, a eventuali prospettive di impiego cui gli interessati potrebbero aspirare al di fuori dell’amministrazione, oppure alla possibile esposizione a condotte censurabili quali minacce, intimidazioni, ritorsioni o turbative al regolare svolgimento delle funzioni pubbliche o delle attività di pubblico interesse esercitate). Inoltre, il Garante ritiene che il medesimo Consiglio abbia correttamente respinto un eventuale accesso civico parziale a tali documenti con oscuramento dei dati personali in quanto, dal complesso delle informazioni e delle vicende ivi riportate, i soggetti menzionati potrebbero essere facilmente re-identificati da soggetti terzi, anche all’interno dell’Amministrazione stessa.

Testo parere
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