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Parere del 18-12-2019, N. 220, ABUSI EDILIZI

In relazione a una richiesta di accesso civico generalizzato ai verbali di abusi edilizi e ai relativi provvedimenti adottati negli anni 2018 e 2019, il Garante afferma che il Comune ha legittimamente opposto un diniego, in quanto l’ostensione, unita al particolare regime di pubblicità dei dati oggetto di accesso civico, può causare, a seconda delle ipotesi e del contesto in cui i dati e le informazioni possono essere utilizzate, un pregiudizio concreto alla tutela della protezione dei dati personali. Nonostante non siano stati coinvolti controinteressati, l’Autorità ritiene che – ferma restando la valutazione circa l’esistenza degli ulteriori limiti di cui all’art. 5-bis, comma 1, lett. f) e g), d.lgs. n. 33/2013) – il riconoscimento di un accesso generalizzato alla documentazione richiesta potrebbe causare ripercussioni negative su soggetti terzi, anche sul piano sociale e relazionale, considerata anche la pendenza di procedimenti penali. Un eventuale accesso, oltre a violare la ragionevole aspettativa di confidenzialità e la non prevedibilità delle conseguenze derivanti dalla conoscibilità da parte di chiunque della documentazione richiesta, si porrebbe in contrasto con il principio di «minimizzazione dei dati», in base al quale i dati personali devono essere «limitati a quanto necessario rispetto alle finalità per le quali sono trattati». Tali considerazioni impediscono, altresì, di accordare un accesso parziale, oscurando i nominativi dei controinteressati giacché questi risulterebbero comunque identificabili indirettamente attraverso le informazioni di dettaglio o gli ulteriori dati di contesto contenuti nei documenti richiesti, tenendo anche conto del ristretto ambito territoriale. Non sussistono invece ragioni attinenti alla protezione dei dati personali in relazione all’ostensione di “dati aggregati”, quali ad esempio il numero degli abusi edilizi rilevati negli ultimi due anni e le aree/zone comunali interessate prive di indirizzi e numeri civici.

Testo parere
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