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Parere del 19-03-2019, N. 62, INCARICHI DI AVVOCATI DIPENDENTI DI ENTI PUBBLICI

In merito a una richiesta di accesso civico generalizzato volta a ottenere dati «relativi alla spendita delle procure e alla partecipazione alle udienze nei tre gradi di giudizio, per il 2017 e 2018» di tutti gli avvocati che hanno ricevuto la procura alle liti dell’INPS, il Garante afferma che, considerando la tipologia e la natura dei dati richiesti e il particolare regime di pubblicità dell’accesso civico, l’Ente ha correttamente opposto un diniego in virtù dell’art. 5-bis, comma 2, lett. a), d.lgs. n. 33/2013. Ciò in quanto si tratta di dati e informazioni personali afferenti ad aspetti della vita lavorativa e alla qualità e quantità delle prestazioni svolte dai dipendenti-avvocati, la cui diffusione – anche ricorrendo all’oscuramento dei nominativi – non consentirebbe di escludere la possibilità per questi ultimi di essere re-identificati. Ai fini della valutazione, infatti, l’Amministrazione ha giustamente preso in considerazione le difficoltà relazionali cui i soggetti interessati potrebbero essere esposti rispetto ai colleghi di lavoro e gli ingiustificati pregiudizi da parte degli utenti esterni che venissero a contatto con gli stessi nell’esercizio delle loro funzioni, con conseguenti ripercussioni negative sul piano professionale, personale, sociale e relazionale, sia all’interno che all’esterno dell’ambiente lavorativo, oltre che le ragionevoli aspettative di confidenzialità dell’interessato. Questo anche considerando – come evidenziato dall’amministrazione – che i dati richiesti potevano far conoscere la distribuzione dei carichi di lavoro fra i singoli legali, con conseguente possibilità di individuare il trattamento economico dagli stessi percepito, nonché in alcuni casi anche le situazioni personali rappresentate, ad esempio, da periodi di assenza dal servizio per malattia.

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