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Parere del 19-03-2019, N. 63, NULLA OSTA DI DIPENDENTI PUBBLICI

Il Garante ritiene legittimo il rigetto di un’istanza di accesso civico generalizzato al nulla osta e al parere tecnico relativo alla mobilità di un dipendente, al fine di evitare un pregiudizio alla protezione dei dati personali di quest’ultimo. Dato il particolare regime di pubblicità dell’accesso civico, infatti, l’ostensione dei dati e delle informazioni richieste può effettivamente arrecare, a seconda delle ipotesi e del contesto in cui le informazioni fornite possono essere utilizzate da terzi, quel pregiudizio concreto alla tutela della protezione dei dati personali previsto dall’art. 5-bis, comma 2, lett. a), d.lgs. n. 33/2013. Le predette osservazioni impediscono a giudizio del Garante anche la possibilità di accordare un accesso civico parziale, oscurando i dati del controinteressato, in quanto, tale accorgimento tecnico non eliminerebbe completamente la possibilità re-identificare il dipendente e in ogni caso l’identità di quest’ultimo è già conosciuta dal soggetto istante.

Testo parere
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