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Parere del 19-12-2018, N. 516, INFORMAZIONI RELATIVE A LAVORATORI (PRESENZE E ASSENZE IN SERVIZIO, COMPENSO PERCEPITO)

Il Garante conferma la validità del diniego opposto da una società a totale partecipazione pubblica a una istanza di accesso civico generalizzato avente ad oggetto alcuni documenti contenenti dati e informazioni personali riferiti a lavoratori a termine (quali presenze e assenze in servizio nonché al compenso percepito per l’intero periodo di due mesi). L’ostensione di quanto richiesto, unita al particolare regime di pubblicità dei dati oggetto di accesso civico, può arrecare ai dipendenti, a seconda delle ipotesi e del contesto in cui le informazioni fornite possono essere utilizzate da terzi, un pregiudizio concreto alla tutela della protezione dei dati personali previsto dall’art. 5-bis, comma 2, lett. a), del d.lgs. n. 33/2013. La generale conoscenza delle predette informazioni personali potrebbe determinare infatti un’interferenza ingiustificata e sproporzionata nei diritti e libertà dei soggetti controinteressati, con possibili ripercussioni negative sul piano professionale, personale, relazionale e sociale. Ciò anche tenendo conto delle ragionevoli aspettative di confidenzialità in relazione al trattamento dei dati personali al momento in cui questi sono stati raccolti dalla società, nonché della non prevedibilità, al momento della raccolta dei dati, delle conseguenze derivanti dalla eventuale conoscibilità da parte di chiunque dei dati richiesti tramite l’accesso civico.

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