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Parere del 20-12-2018, N. 518, DOCUMENTAZIONE RELATIVA A CONTENZIOSO CIVILE

Sebbene il diniego opposto a un’istanza di accesso civico generalizzato, volta a ottenere documentazione afferente a un contenzioso civile, sia stato motivato in base a presupposti diversi da quelli indicati nell’art. 5-bis, comma 2, lett. a), del d.lgs. n. 33/2013, la presenza di numerosi dati personali offre spunto al Garante per formulare alcune osservazioni. Anzitutto si ricorda l’amplificato regime di pubblicità dei dati e dei documenti che si ricevono a seguito di una istanza di accesso civico generalizzato. Si richiama poi l’attenzione sul fatto che l’ostensione di dati personali, anche alla luce del principio di “minimizzazione” (art. 5, par. 1, lett. c), del Regolamento), non deve comunque determinare un’interferenza ingiustificata e sproporzionata nei diritti e libertà delle persone cui si riferiscono tali dati. Si ricorda altresì di tenere in considerazione: la natura dei dati personali richiesti; l’esistenza di una “ragionevole aspettativa” di riservatezza in relazione al momento in cui i dati sono stati raccolti; la prevedibilità, al momento della raccolta, delle conseguenze derivanti dalla eventuale conoscibilità da parte di chiunque dei predetti dati; infine, il ruolo ricoperto nella vita pubblica e l’attività di pubblico interesse svolta dai soggetti controinteressati. Ciò anche considerando che, nel caso in esame, quest’ultimi erano soggetti che rivestono o hanno rivestito incarichi di indirizzo politico e alcune delle informazioni richieste sarebbero risultate già di pubblico dominio.

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