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Parere del 21-02-2019, N. 47, BILANCIO E CONTO CONSUNTIVO

Rispetto all’accesso parziale concesso su un’istanza di accesso civico generalizzato volta a ottenere informazioni attinenti a capitoli e operazioni (accertamenti di entrata ed impegni di spesa),  relativi al bilancio e conto consuntivo dell’anno 2017 di un Comune, il Garante ha affermato che non è sufficiente, per la stessa l’amministrazione, motivare il rifiuto di un accesso civico adducendo generici motivi attinenti all’entrata in vigore del Regolamento (UE) 2016/679 in materia di protezione dei dati personali. Ciò anche considerando che nel caso esaminato, non si evinceva se i «soggetti» ai quali i dati si riferivano erano persone fisiche o giuridiche (non essendo stata prodotta nella richiesta di parere al Garante la documentazione oggetto dell’accesso civico o almeno una descrizione dettagliata della stessa). Pertanto, è stato rilevato che qualora i dati presenti all’interno della documentazione di cui si chiedeva l’accesso civico fossero stati riferibili a persone fisiche, l’ente destinatario dell’istanza era tenuto a verificare se  respingere o meno la domanda per evitare un pregiudizio concreto alla tutela dei dati personali, fornendo in tal caso una congrua e completa motivazione.

Testo parere
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