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Parere del 22-01-2021, N. 18, DOCUMENTAZIONE EDILIZIA

Con riferimento a un provvedimento di diniego dell’accesso civico generalizzato, volto a ottenere alcuni atti di una società pubblica, per motivi diversi da quelli indicati nell’art. 5-bis, comma 2, lett. a), d. lgs. n. 33/2013, il Garante ritiene che il caso sottoposto non rientra in quelli per i quali è previsto l’obbligo di chiedere un parere formale e, pertanto, che non può pronunciarsi nel merito. Ciò nonostante, l’Autorità valuta opportuno fornire le seguenti indicazioni di carattere generale. Quanto alla possibilità di rendere ostensibili, tramite l’istituto dell’accesso civico, copie o dati di fatture relative a pagamenti per alberghi, ristoranti o bar in occasione di “soggiorni” – laddove riferite a persone fisiche – deve essere ricordato che i dati e i documenti che si ricevono a seguito di una istanza di accesso civico divengono «pubblici e chiunque ha diritto di conoscerli, di fruirne gratuitamente, e di utilizzarli e riutilizzarli ai sensi dell’articolo 7», sebbene il loro ulteriore trattamento vada in ogni caso effettuato nel rispetto dei limiti derivanti dalla normativa in materia di protezione dei dati personali. Di conseguenza, è anche alla luce di tale amplificato regime di pubblicità che va valutata l’esistenza di un possibile pregiudizio concreto alla protezione dei dati personali dei controinteressati, in base al quale decidere se rifiutare o meno l’accesso integrale ai documenti richiesti, oppure fornire un accesso parziale. Inoltre, è necessario rispettare i principi del RGPD di «limitazione della finalità» e di «minimizzazione dei dati», in base ai quali i dati personali devono essere «raccolti per finalità determinate, esplicite e legittime, e successivamente trattati in modo che non sia incompatibile con tali finalità», nonché «adeguati, pertinenti e limitati a quanto necessario rispetto alle finalità per le quali sono trattati». Non sussistono, invece, ragioni attinenti alla protezione dei dati personali dei controinteressati in relazione all’eventuale ostensione – allo scopo di favorire un controllo diffuso sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull’utilizzo delle risorse pubbliche e di promuovere la partecipazione al dibattito pubblico – di “dati aggregati”, privi di dati identificativi e di ogni ulteriore informazione che possa identificare i soggetti controinteressati anche indirettamente.

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