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Parere del 22-02-2018, N. 98, DATI SULLA SALUTE E PROCEDIMENTI DISCIPLINARI

Il Garante ha ritenuto che debba essere “escluso” l’accesso civico a dati sulla salute (nel caso di specie informazioni sulle: circostanze legate all’attività lavorativa, cause di assenza dal servizio e dettagli sullo stato di salute e su prescrizioni mediche di soggetti citati nella documentazione oggetto di accesso) ai sensi dell’art. 5-bis, comma 3, del d. lgs. n. 33/2013, stante il divieto di diffusione di dati idonei a rivelare lo stato di salute previsto dal Codice privacy (cfr. art. 22, comma 8, d. lgs. n. 196/2003; oggi abrogato ma i cui contenuti sono stati riportati nel nuovo art. 2-septies, comma 8, del medesimo decreto). Quanto invece alla restante documentazione richiesta, il Garante ha evidenziato che nel riscontro fornito all’istante dall’amministrazione non emergevano i motivi per i quali l’ostensione di quanto richiesto doveva essere escluso perché pregiudicante la «vita privata o la riservatezza di persone fisiche», considerando che i dati e le informazioni personali in essi contenuti riguardavano esclusivamente il soggetto istante.

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