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Parere del 22-05-2018, N. 359, CERTIFICATI EDILIZI

In relazione alla richiesta di accesso civico a certificati edilizi, il Garante evidenzia che i titoli edilizi possono, in linea generale, contenere dati e informazioni personali della natura più varia, quali, ad esempio, i dati identificativi e anagrafici dei soggetti richiedenti (se persone fisiche) o dei loro rappresentati e dei tecnici progettisti, la titolarità dell’immobile, l’indicazione dei dati catastali, nonché informazioni sui pareri acquisiti da altri organismi e sull’opera da costruire. Agli stessi documenti sono, inoltre, di norma allegati atti contenenti informazioni più specifiche sulla tipologia di intervento o sulla destinazione d’uso dell’immobile oggetto del permesso, gli elaborati progettuali, etc. Nel caso di specie, tuttavia, dagli atti dell’istruttoria non emergeva se i dati e le informazioni contenuti nella documentazione richiesta erano riferibili a persone fisiche o giuridiche con la conseguenza di impedire al Garante di esprimersi nel merito, considerando che laddove gli atti richiesti si fossero riferiti a enti o persone giuridiche, la disciplina del Codice non trova applicazione, essendo il concetto di dato personale – e la conseguente tutela apprestata – riferibile esclusivamente alle persone fisiche.

Testo parere
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