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Parere del 23-04-2021, N.158, TITOLARI EFFETTIVI DI SOCIETÀ CALCISTICHE

Rispetto a un provvedimento di accesso parziale su una istanza di accesso civico generalizzato volta al rilascio di una serie di documenti inerenti alla procedura per l’ammodernamento o la costruzione di impianti sportivi, nonché a dati relativi ai “titolari effettivi” di squadre calcistiche, il Garante osserva quanto segue. Per quanto di competenza dell’Autorità, si fa presente, in primo luogo, che l’Amministrazione nel riscontrare l’istanza si è limitata a fornire una motivazione contenente generici richiami al fatto che l’ostensione «condurrebbe ad un’esposizione gravosa e pregiudizievole delle persone fisiche coinvolte» laddove le Linee guida ANAC stabiliscono che «l’amministrazione è tenuta a una congrua e completa, motivazione» e che la «motivazione serve all’amministrazione per definire progressivamente proprie linee di condotta ragionevoli e legittime, al cittadino per comprendere ampiezza e limiti dell’accesso generalizzato, al giudice per sindacare adeguatamente le decisioni dell’amministrazione». Il Garante invita pertanto l’Amministrazione a fornire al soggetto istante, nel provvedimento di riscontro all’istanza di accesso civico, una congrua e completa motivazione circa l’esistenza o meno dei limiti di cui all’art. 5-bis¸ comma 2, lett. a), d.lgs. n. 33/2013. Quanto alla possibilità di ostendere dati personali dei “titolari effettivi” di società calcistiche, si evidenzia la complessità della questione sulla quale è intervenuta in prima battuta l’ANAC (parere n. 15/2019), affermando che «allo stato, non si ravvisa una norma che imponga la comunicazione del cd. titolare effettivo alle pubbliche amministrazioni nei procedimenti indicati all’art. 10, co.1, del d.lgs. 231/2007». Sul punto, il Comitato Antimafia del Comune di Milano (parere del 27/7/2020) ha ritenuto invece sussistente in capo all’amministrazione comunale il potere-dovere di identificare il titolare effettivo, con possibilità dunque di inserire “nelle norme speciali regolatrici della gara “doveri dichiarativi” in capo agli operatori economici ulteriori rispetto a quelli previsti dalla legge che si rivelino “strumentali” al corretto svolgimento della procedura e, in particolare, delle decisioni in ordine all’esclusione, alla selezione e all’aggiudicazione”. Stante la diversità di orientamenti interpretativi, il Comune ha chiesto un ulteriore parere all’ANAC, non ancora riscontrato. Pertanto, il Garante ritiene che, nelle more di tale intervento e prima che venga chiarito, da parte delle autorità preposte, l’esistenza o meno della predetta necessità, tale da legittimare anche la relativa raccolta dei dati da parte dell’ente, non è possibile che i dati personali dei titolari effettivi delle società calcistiche possano essere oggetto di ostensione tramite l’istituto dell’accesso civico generalizzato o di divulgazione.

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