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Parere del 23-04-2021, N.159, PROVVEDIMENTI DI MOBILITÀ ESTERNA

In relazione a una istanza di accesso civico generalizzato tesa a ottenere copia dei provvedimenti del Dipartimento dell’amministrazione penitenziaria del Ministero della giustizia con i quali è stata concessa la mobilità esterna di propri dipendenti nel periodo pari a 9 mesi indicato nell’istanza, il Garante ritiene che l’Amministrazione abbia correttamente concesso un accesso parziale. Si tratta, infatti, di atti contenenti dati e informazioni personali, nella specie «elementi identificativi e di dettaglio, anche connessi agli aspetti economici, specificamente riferiti ai dipendenti coinvolti nella richiesta». Pertanto, l’ostensione dei dati e delle informazioni personali contenuti nei citati provvedimenti, unita al particolare regime di pubblicità dei dati oggetto di accesso civico, può effettivamente determinare un’interferenza ingiustificata e sproporzionata nei diritti e libertà del personale coinvolto, in violazione del principio di minimizzazione dei dati, arrecando un pregiudizio concreto alla tutela della protezione dei dati personali. Ciò anche tenendo conto delle ragionevoli aspettative di confidenzialità degli interessati e alla non prevedibilità delle conseguenze derivanti a questi ultimi dalla conoscibilità da parte di chiunque dei dati richiesti. Si deve infatti tenere conto della tipologia e della natura dei dati e delle informazioni personali, anche di dettaglio, contenuti nei provvedimenti di mobilità richiesti, connessi anche ad aspetti economici dell’attività lavorativa dei singoli funzionari. La generale conoscenza, derivante da un eventuale accoglimento della richiesta di accesso civico ai predetti dati e informazioni, può essere fonte di rischi specifici per i soggetti interessati, determinando possibili ripercussioni negative sul piano personale, professionale, sociale e relazionale, sia all’interno che all’esterno dell’ambiente lavorativo. Bisogna, inoltre, tener conto della non prevedibilità, al momento della raccolta dei dati, delle conseguenze derivanti, al personale dell’Amministrazione penitenziaria, dall’eventuale conoscibilità, da parte di chiunque, dei dati richiesti tramite l’accesso civico. A giudizio del Garante non è possibile accordare neanche un accesso civico oscurando i nominativi dei soggetti interessati, in quanto risulta che il numero dei dipendenti coinvolti sia pari solo a due, e l’eventuale omissione dei dati identificativi (es.: nome e cognome) non elimina del tutto la possibilità di re-identificazione, tramite gli ulteriori dati di dettaglio e di contesto contenuti nella documentazione richiesta o mediante altre informazioni in possesso di terzi. Pertanto, il Garante ritiene che l’Amministrazione ha correttamente fornito un accesso civico parziale, scegliendo le modalità meno pregiudizievoli per i diritti di riservatezza dei soggetti interessati e che, più in generale, possano provocare un danno alle professionalità coinvolte; consentendo l’ostensione di una «tabella riepilogativa, contenente i dati sintetici per il periodo temporale richiesto», contenente «oltre al numero totale dei dipendenti in posizione di assegnazione temporanea presso altre amministrazioni nel periodo di riferimento, [anche] l’indicazione dell’Amministrazione di destinazione nonché [i]l termine del periodo autorizzato di comando». Ciò allo scopo di soddisfare comunque le esigenze informative alla base dell’accesso civico e di «favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull’utilizzo delle risorse pubbliche e di promuovere la partecipazione al dibattito pubblico» (art. 5, comma 2, del d. lgs. n. 33/2013).

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