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Parere del 23-05-2019, N. 115, CONTRATTI PUBBLICI E DATI PERSONALI DEI LAVORATORI

In relazione alla richiesta di riesame di un diniego di un’istanza di accesso civico generalizzato a documenti inerenti alla partecipazione a una procedura di gara per l’affidamento di un contratto pubblico, il Garante afferma che, come rilevato dalla giurisprudenza amministrativa, essa ricade in una delle ipotesi di esclusione stante la clausola contenuta nell’art. 5-bis, comma 3, d.lgs. n. 33/2013. Tuttavia, non ignorando che sussistono alcuni orientamenti giurisprudenziali che si discostano dalla predetta interpretazione, il Garante afferma che, ai fini della valutazione del pregiudizio concreto alla protezione dei dati personali, deve essere tenuto in considerazione: l’amplificato regime di pubblicità dell’accesso civico; le ragionevoli aspettative di confidenzialità dei controinteressati in relazione al trattamento dei propri dati personali al momento in cui questi sono stati raccolti dall’amministrazione; la non prevedibilità, in tale momento, delle conseguenze derivanti dalla eventuale conoscibilità da parte di chiunque dei dati richiesti tramite l’accesso civico. Sotto tale aspetto, si evidenzia che i documenti richiesti, seppur di tipologia diversa, sono tutti afferenti a informazioni su attitudini, capacità culturali, professionali e lavorative dei soggetti controinteressati (es. curriculum vitae, lista del personale utilizzato nei vari servizi, documentazione comprovante il possesso dei titoli, competenze ed esperienze previste per le varie figure professionali, istruzione e formazione, competenze personali, competenze comunicative, competenze organizzative e gestionali, ecc.); ossia di dati e informazioni, attinenti ad aspetti dettagliati della vita lavorativa che, in caso di accoglimento dell’istanza di accesso civico, diverrebbero pubblici e tendenzialmente riutilizzabili (cfr. art. 3, comma 1, del d. lgs. n. 33/2013) e che, invece, per motivi individuali, non sempre si desidera portare a conoscenza di soggetti estranei (con conseguente e possibile riutilizzo per altre finalità non conosciute né conoscibili al momento della loro acquisizione da parte del richiedente l’accesso). Considerando che rivelazione delle predette informazioni può avere possibili ripercussioni negative sui soggetti controinteressati sul piano relazionale, personale, sociale, sia all’interno che all’esterno dell’ambiente lavorativo, il Garante ritiene sussistente quel pregiudizio concreto alla tutela della protezione dei dati personali previsto dall’art. 5-bis, comma 2, lett. a), d.lgs. n. 33/2013. Per tali motivi, infine, non è possibile accordare un accesso parziale ai sensi dell’art. 5-bis, comma 4, in quanto tale accorgimento non elimina la possibilità che i soggetti interessati siano re-identificati da terzi tramite gli ulteriori dati di contesto contenuti nella documentazione richiesta.

Testo parere
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