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Parere del 23-11-2020, N. 230, DATI FISCALI

Il Garante, in merito a una istanza di accesso civico generalizzato volta ottenere dati identificativi di soggetti che hanno ricevuto sgravi dall’Agenzia delle entrate ai sensi dell’art. 1, commi 538 e 540, l. n. 228/2012, dal 2013 al 2017, osserva quanto segue. Preliminarmente, risulta che il numero totale degli sgravi oggetto di richiesta di accesso per tutto il periodo indicato è riferibile a diverse migliaia di casi, per cui è condivisibile quanto rappresentato dall’amministrazione secondo cui il coinvolgimento nel procedimento tutti i controinteressati avrebbe reso «particolarmente lungo, laborioso ed oneroso il procedimento, atteso l’elevato numero di soggetti coinvolti». Per gli stessi motivi, appare condivisibile e conforme alla disciplina la scelta di concedere un accesso parziale, fornendo i dati in forma aggregata per ogni singola direzione provinciale delle singole regioni. In secondo luogo, si puntualizza che il limite della protezione dei dati personali può essere richiamato solo con riferimento alle informazioni di “persone fisiche”, identificate o identificabili, e non anche di persone giuridiche, enti o associazioni. Sul merito, il Garante (conformemente a precedenti orientamenti, cfr. pareri n. 382/2018; n. 506 del 30/11/2017) ritiene che l’amministrazione abbia correttamente negato l’accesso per come richiesto dall’istante, anche considerando il particolare regime di pubblicità dell’accesso civico, in quanto  dati e le informazioni personali oggetto dell’accesso civico nel caso di specie sono comunque dati di natura delicata, essendo riferiti al pagamento di tributi dovuti da cittadini – per i quali c’è stata un’iscrizione a ruolo o l’emissione di una cartella esattoriale oppure un semplice avviso di pagamento – e che sono stati oggetto di «sospensione legale della riscossione e del successivo annullamento dei ruoli» per le ipotesi previste dalla legge (es. prescrizione o decadenza, esistenza di un provvedimento di sgravio emesso dall’ente creditore, sospensione amministrativa concessa dall’ente creditore, sospensione giudiziale, sentenza di annullamento della pretesa dell’ente creditore, pagamento effettuato). L’ostensione dei predetti personali può determinare, quindi, un’interferenza ingiustificata e sproporzionata nei diritti e libertà dei controinteressati, arrecando a questi ultimi un pregiudizio concreto alla tutela della protezione dei dati personali. Data la tipologia e la natura dei dati e delle informazioni personali richieste, un eventuale accoglimento può determinare ripercussioni negative sul piano professionale, personale, sociale e relazionale, dei controinteressati. Bisogna, inoltre, tener conto delle ragionevoli aspettative di confidenzialità di questi ultimi in relazione al trattamento dei propri dati personali al momento in cui questi sono stati raccolti, nonché della non prevedibilità, al momento della raccolta stessa, e delle conseguenze derivanti dalla eventuale conoscibilità da parte di chiunque dei dati richiesti tramite accesso civico.

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