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Parere del 24-12-2018, N. 519, TASSA E CANONE PER OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO

A fronte di un’istanza di accesso civico generalizzato concernente documenti e informazioni di dettaglio sul pagamento del canone per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche, il Garante ritiene che dalla documentazione inviata non è dato comprendere se le predette informazioni si riferiscano a persone fisiche o giuridiche. Tale distinzione è rilevante in quanto sono sottratte dall’ambito di applicazione della disciplina in materia di protezione dei dati personali le persone giuridiche, gli enti e le associazioni. Qualora invece i dati di cui si chiede l’accesso siano riferiti a persone fisiche, il Garante evidenzia che l’amministrazione, nel fornire il diniego parziale, si è limitata a richiamare il provvedimento n. 382 del 14 giugno 2018 emanato dalla stessa Autorità, senza specificare perché la tipologia degli atti richiesta sarebbe “idonea a rivelare dati di carattere sensibile” o “in particolare il tenore di vita e la situazione economica personale” dei soggetti interessati. Pertanto, l’amministrazione è stata invitata a motivare in maniera congrua e completa in ordine alla sussistenza del pregiudizio concreto alla protezione dei dati personali. A tal fine, il Garante ha ricordato di tenere conto del regime amplificato di pubblicità dell’accesso civico generalizzato, del principio di “minimizzazione” dei dati personali (art. 5, par. 1, lett. c, del Regolamento (UE) 2016/679), delle ragionevoli aspettative di confidenzialità dei controinteressati in relazione al momento in cui i dati sono stati raccolti, nonché della prevedibilità, al momento della raccolta, delle conseguenze derivanti dall’eventuale conoscibilità da parte di chiunque degli stessi dati, anche valutando che la richiesta è riferibile a documentazione molto risalente, e l’istante non ha circoscritto la propria richiesta a un preciso arco temporale, ma a “tutte” le tasse e i canoni percepiti dal Comune per l’occupazione di spazi e aree pubbliche.

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