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Parere del 25-01-2018, N. 41, ACCESSO AGLI ATTI GIUDIZIARI

In relazione al provvedimento di diniego nei confronti di una istanza di accesso civico generalizzato, avente a oggetto la documentazione di un giudizio pendente dinnanzi al Tar, il relativo numero di ruolo, nonché le date delle future udienze, il Garante afferma di non poter pronunciarsi nel caso di specie nel merito del diniego opposto dalla p.a., poiché quest’ultima ha negato l’accesso civico per motivi diversi da quelli indicati nell´art. 5-bis, comma 2, lett. a), del d. lgs. n. 33/2013. Tuttavia, atteso il carattere rilevante della questione, fornisce alcune indicazioni generali. Il Garante osserva che l’art. 5-bis, comma 3, del d.lgs. n. 33/2013, annovera nei casi di esclusione “i divieti di accesso o divulgazione previsti dalla legge, ivi compresi i casi in cui l’accesso è subordinato dalla disciplina vigente al rispetto di specifiche condizioni, modalità o limiti”. A tal riguardo, gli atti e dei documenti inseriti nel fascicolo d’ufficio e delle parti, relativi ai procedimenti giudiziari, restano conoscibili nelle modalità previste alle relative disposizioni processuali – fra cui rientra l’art. 76 delle Disposizioni per l’attuazione del codice di procedura civile e le disposizioni transitorie – che non si ritiene possano essere derogate dalla disciplina in materia di accesso civico. Del medesimo avviso è l’ANAC, che nelle sue Linee guida ha espressamente indicato che “esulano dall´accesso generalizzato gli atti giudiziari, cioè gli atti processuali o quelli che siano espressione della funzione giurisdizionale, ancorché non immediatamente collegati a provvedimenti che siano espressione dello “ius dicere”, purché intimamente e strumentalmente connessi a questi ultimi. L’accesso e i limiti alla conoscenza degli atti giudiziari, ovvero di tutti gli atti che sono espressione della funzione giurisdizionale, anche se acquisiti in un procedimento amministrativo, sono disciplinati da regole autonome previste dai rispettivi codici di rito”.

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