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Parere del 25-01-2018, N. 42, SENTENZE E ATTI GIUDIZIARI

A fronte di una istanza di accesso civico generalizzato avente ad oggetto: la copia delle sentenze e dei provvedimenti, emessi negli ultimi cinque anni, con cui l’autorità giudiziaria ha condannato al pagamento di somme in favore di un Comune; lo stato attuale di riscossione; nonché gli ulteriori analoghi provvedimenti giudiziari antecedenti i cinque anni, laddove non interamente adempiuti, il Garante reputa conforme alla disciplina in materia di protezione dei dati personali la scelta della p.a. di concedere l’accesso parziale. Il particolare, è stato rilasciato un elenco anonimo riportante: il numero di sentenza con anno di emanazione, l’autorità giudiziaria, l’oggetto della lite, lo stato attuale dell’azione esecutiva intrapresa dall’Amministrazione e l’eventuale riscossione. Negli atti giudiziari sono contenute numerose informazioni di carattere personale, quali ad esempio la qualità di debitore, l’impossibilità di restituire le somme a causa di un ISEE basso, l’esistenza di un pignoramento o di un decreto ingiuntivo in corso, la concessione della rateizzazione del pagamento, l’esistenza di vertenze in materia di lavoro, la conclusione di accordi transattivi, la cui ostensione integrale unita al particolare regime di pubblicità dei dati e documenti oggetti di accesso civico, potrebbe determinare un pregiudizio concreto alla tutela della protezione dei dati personali previsto dall´art. 5-bis, comma 2, lett. a), del d.lgs. n. 33/2013.

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