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Parere del 25-02-2020, N. 39, DATI SU PARTECIPANTI A CONCORSO

Il Garante, in merito a una istanza di accesso civico generalizzato volta ottenere alcuni documenti relativi alle selezioni del personale effettuate da una società pubblica dall’anno 2019, osserva quanto segue. Premesso che le recenti modifiche normative hanno previsto l’obbligo di pubblicare «le graduatorie finali, aggiornate con l’eventuale scorrimento degli idonei non vincitori» (art. 19, co. 1, d.lgs. n. 33/2013), nulla osta all’ostensione, con le seguenti precisazioni, tramite l’accesso civico generalizzato, delle graduatorie finali con i nominativi dei vincitori. Al riguardo, in primo luogo, è necessario evitare di fornire ulteriori dati personali eccedenti e sproporzionati rispetto alla finalità dell’accesso generalizzato e, in particolare, quelli che potrebbero favorire furti di identità o la creazione di identità fittizie attraverso le quali esercitare attività fraudolente (es. data di nascita, codice fiscale, recapiti degli interessati, indirizzo di residenza o di posta elettronica). Inoltre, sono esclusi dall’accesso generalizzato i dati e le informazioni per i quali è previsto un divieto di diffusione, come ad esempio quelli relativi alla salute, non potendo dunque essere forniti i dati (compresi i nominativi) dei lavoratori con disabilità assunti ai sensi della l. n. 68/1999. Quanto all’indicazione dell’inquadramento dei vincitori, si osserva che i dati già rilasciati (nominativi degli assunti e relativi bandi di selezione), uniti alla graduatoria finale, consentono di desumente la posizione lavorativa ricoperta. Infine, in relazione ai nominativi di tutti i partecipanti alle selezioni (anche non vincitori), dall’anno 2019 alla data della richiesta (che risultano essere più di 5.000), il Garante afferma che, seppur con succinta motivazione, la società ha correttamente negato l’accesso. Ciò in quanto l’accoglimento dell’accesso civico generalizzato ai dati e informazioni personali di oltre 5000 soggetti che hanno partecipato a una selezione per una posizione lavorativa all’interno della Società, senza risultare vincitori, unito alla generale conoscenza e al particolare regime di pubblicità dei dati oggetto di accesso civico, comporterebbe un’interferenza sproporzionata nei diritti dei controinteressati (in violazione dei principi di «limitazione della finalità» e di «minimizzazione dei dati» di cui all’art. 5, par. 1, lett. b e c, del Regolamento UE 2016/679), potendo causare proprio quel pregiudizio concreto alla tutela della protezione dei dati personali di cui dall’art. 5-bis, co. 2, lett. a), d.lgs. n. 33/2013. Tale pregiudizio consisterebbe, in particolare, nelle ripercussioni negative che potrebbero ripercuotersi sugli interessati, sia all’interno che all’esterno di eventuali altri contesti lavorativi, con possibili interferenze anche sullo sviluppo di carriera, considerate anche le ragionevoli aspettative di confidenzialità degli interessati e la non prevedibilità delle conseguenze derivanti dalla conoscibilità da parte di chiunque dei dati e delle informazioni personali richieste.

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