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Parere del 26-06-2019, N. 145, RIDETERMINAZIONE DELLE INDENNITÀ DI CARICA

In relazione a una richiesta di accesso civico generalizzato avente ad oggetto la copia dei provvedimenti adottati nei confronti di alcuni amministratori locali per ottenere il recupero delle somme da restituire in virtù della rideterminazione di indennità di carica, nonché dei pagamenti effettuati ai fini della restituzione delle somme dovute, il Garante invita l’Amministrazione a rivalutare il diniego opposto, previo coinvolgimento dei soggetti controinteressati, fornendo una motivazione congrua e completa rispetto all’esistenza o meno del limite di cui all’art. 5-bis, comma 2, lett. a), del d.lgs. n. 33/2013. Ciò tenendo conto, quali elementi favorevoli all’ostensione: della circostanza che alcune informazioni sono già oggetto di pubblicazione obbligatoria; del ruolo, della funzione pubblica e dell’attività di pubblico interesse esercitata dagli amministratori locali cui si riferiscono i dati personali oggetto di accesso, al fine di verificare una “reale” esistenza del pregiudizio concreto; del regime di pubblicità e trasparenza rafforzato richiesto per coloro che rivestono incarichi di indirizzo politico in relazione ai compensi percepiti e dell’attenuata aspettativa di confidenzialità in capo a coloro che rivestono o hanno rivestito incarichi pubblici quali gli amministratori di un ente locale. Nell’effettuare tale valutazione, è opportuno in ogni caso: rispettare il principio di «minimizzazione» dei dati personali, alla luce del quale questi ultimi devono essere adeguati, pertinenti e limitati a quanto necessario rispetto alle finalità di trasparenza propria dell’istituto dell’accesso civico, in modo che non si realizzi un’interferenza ingiustificata e sproporzionata nei diritti e libertà delle persone; tener conto dell’eventuale esistenza di contenziosi ancora in corso, che possono essere stati attivati dai controinteressati in merito alla richiesta di restituzione di parte delle indennità percepite, e dell’interferenza che la conoscibilità di questi dati potrebbe determinare sul diritto di difesa.

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