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Parere del 26-10-2017, N. 433, PROCEDIMENTI DI ACCERTAMENTO E SANZIONATORI

La richiesta di accesso civico ad atti detenuti dal Garante relativi alle comunicazioni ricevute da una Società e ai relativi procedimenti di accertamento e di irrogazione della sanzione amministrativa va respinto, sulla base dell’esigenza di evitare un pregiudizio concreto alla «protezione dei dati personali, in conformità con la disciplina legislativa in materia» (art. 5-bis, comma 2, lett. a, del d. lgs. n. 33/2013), del d. lgs. n. 33/2013) e alla luce dell’esclusione prevista dal regolamento interno n. 1/2006 dell’Ufficio del Garante, ai sensi dell’art. 5-bis, comma 3, del d. lgs. n. 33/2013.

Nei citati atti compaiono dati identificativi di dipendenti e collaboratori della società, nonché, con riferimento al procedimento sanzionatorio, dati personali riferiti a soggetti segnalanti o coinvolti nelle verifiche. Inoltre, la presenza di informazioni aziendali, tecnico-industriali, commerciali, organizzative e finanziarie, attinenti al know-how aziendale non renderebbe possibile accordare neppure un accesso parziale.

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