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Parere del 27-09-2018, N. 458, DATI DEI DIPENDENTI PUBBLICI (PRESENZE E STRAORDINARI)

Il Garante ritiene che il Ministero dell’economia e delle finanze abbia correttamente rifiutato l’accesso civico relativo alle presenze e agli straordinari di propri dipendenti, poiché la predetta documentazione, anche se eventualmente epurata dai dati inerenti alle assenze per malattia, contiene in ogni caso un’estesa gamma di dati e informazioni diversi, particolarmente delicata, anche considerando il lungo arco temporale a cui sono riferiti e a cui si desidera accedere (dai due ai quattro anni a seconda dei dipendenti). D’altra parte, per i dati e i fogli di presenza dei lavoratori non è previsto alcun tipo di regime di pubblicità e non è possibile considerarli, in alcun modo, come «atti pubblici» come sostenuto invece dal soggetto istante. Con riguardo infine ai «“visti” di registrazione dei provvedimenti del Servizio “Controlli preventivi” (assenze, ricostruzioni di carriera, ferie maturate e non godute, indennità di preavviso del personale delle scuole)», il Garante ritiene di non potersi esprimere nel merito, perché il Ministero ha negato l’ostensione delle informazioni richieste dall’istante per impossibilità materiale di «svolgere una ricerca storica sul protocollo» che porterebbe a «sensibili criticità nella gestione ordinaria» (ossia per motivi riferibili a quanto riportato nelle Linee guida dell’ANAC in materia di «richieste massive» al par. 4.2. e al n. 5 del relativo allegato) e non per i motivi di cui all’art. 5-bis, comma 2, lett. a), del d.lgs. n. 33/2013, per i quali è previsto l’obbligo di chiedere il parere formale al Garante.

Testo parere
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