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Parere del 28-02-2019, N. 48, PROGRESSIONE ECONOMICA DEL PERSONALE E BANDI DI CONCORSO

A fronte del diniego di una richiesta di accesso civico avente a oggetto documenti inerenti alle progressioni economiche orizzontali del personale di un’Agenzia regionale, alla determinazione di indizione e del relativo bando di concorso, nonché all’atto di nomina della commissione esaminatrice delle candidature, il Garante afferma che nel caso del bando, trattandosi di documento non contenente dati personali, non possa essere richiamato il limite dell’esistenza di pregiudizio concreto alla protezione dei dati personali per rifiutare l’accesso civico da parte dell’amministrazione. Con riferimento invece all’atto di nomina della commissione, l’Autorità non ravvisa la sussistenza del rischio del pregiudizio concreto alla tutela dei dati personali. Infine, quanto alla possibilità di accedere ai restanti documenti di carattere prodromico e funzionale all’approvazione della graduatoria per la progressione economica orizzontale del personale amministrativo dipendente, il Garante ritiene che l’amministrazione abbia correttamente respinto l’accesso in quanto la relativa ostensione, unita alla generale conoscenza e al particolare regime di pubblicità dei dati oggetto di accesso civico, può arrecare ai soggetti controinteressati, proprio quel pregiudizio concreto alla tutela della protezione dei dati personali previsto dall’art. 5-bis, comma 2, lett. a), del d.lgs. n. 33/2013. Ciò in quanto – considerata la tipologia e la natura dei dati e delle informazioni personali oggetto dell’istanza di accesso civico presentata, attinenti peraltro anche ad aspetti dettagliati della vita lavorativa di dipendenti pubblici – l’ostensione dei documenti richiesti poteva causare agli interessati ripercussioni negative, anche sul piano relazionale e professionale, sia all’interno dell’ambiente lavorativo, che all’esterno (si pensi, ad esempio, a eventuali prospettive di impiego a cui gli interessati potrebbero aspirare al di fuori dell’amministrazione, oppure alla possibile esposizione a condotte censurabili quali intimidazioni o turbative al regolare svolgimento delle funzioni pubbliche o delle attività di pubblico interesse esercitate), realizzando un’interferenza ingiustificata e sproporzionata nei diritti e libertà dei soggetti interessati. A ciò si aggiunge che deve essere tenuta in adeguata considerazione la ragionevole aspettativa di confidenzialità riposta dai lavoratori impiegati presso l’ente, con particolare riferimento alle informazioni contenute nel proprio fascicolo personale, quali le componenti della valutazione o comunque alle notizie concernenti il rapporto di lavoro tra il personale dipendente e l’amministrazione). Per gli stessi motivi, il Garante ritiene che non sia possibile fornire, nel caso di specie, neanche un eventuale accesso civico parziale ai documenti richiesti con oscuramento dei dati personali, in quanto, dal complesso delle informazioni e delle vicende ivi riportate, i soggetti menzionati potevano essere facilmente re-identificati da soggetti terzi, anche all’interno dell’amministrazione stessa.

Testo parere
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