Immagine pagina Pareri Garante privacy

Parere del 29-03-2018, N. 179, INCARICHI ESTERNI SVOLTI DA DIPENDENTI

L’accesso parziale fornito da un’Amministrazione a fronte di una richiesta di accesso civico generalizzato a un’articolata documentazione relativa a incarichi o collaborazioni esterne svolti da un dipendente, è oggetto di osservazioni da parte dal Garante. Per gli atti che non rientrerebbero negli obblighi di pubblicazione di cui all’art. 18 del d. lgs. n. 33/2013, il Garante ha rappresentato che la mancata ostensione di alcuni documenti non risultava motivata nel provvedimento di diniego della p.a. e per alcuni degli atti richiesti non era in ogni caso richiamabile il limite all´accesso civico previsto dall´art. 5-bis, comma 2, lett. a), del d. lgs. n. 33/2013, considerando la natura dei dati personali ivi contenuti (peraltro già resi pubblici in atti di sindacato ispettivo presso gli organi parlamentari e da quotidiani nazionali), il ruolo ricoperto nella vita pubblica, la connessa funzione pubblica esercitata e l´attività di pubblico interesse svolta nel periodo, seppur breve, in cui è stato assunto l´incarico istituzionale presso un ente locale da parte del soggetto controinteressato. Per la restante documentazione – inerente agli incarichi esterni svolti a titolo personale (art. 53, comma 6, del d. lgs. 20 marzo 2001, n. 165) – il Garante afferma che, in linea di principio, una generale richiesta di accesso civico a tutti gli incarichi, svolti durante l´intera vita lavorativa di un dipendente presso una p.a., può consentire la conoscenza di informazioni attraverso le quali ricostruire, nel tempo, l´attività svolta “a titolo personale” e al di fuori dell´orario di lavoro da parte di un qualsiasi dipendente. Ciò potrebbe comportare, quindi, un´acquisizione indeterminata di dati e informazioni personali non proporzionata (o non necessaria), rispetto allo scopo di favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull´utilizzo delle risorse pubbliche e di promuovere la partecipazione al dibattito pubblico. Nel caso di specie, inoltre, l´istanza di accesso civico non precisava né il periodo temporale, né la categoria di documenti cui si desiderava accedere. Peraltro l’amministrazione nel provvedimento di riscontro dell’accesso civico non ha descritto le ragioni per le quali l´ostensione dei documenti richiesti poteva comportare un pregiudizio concreto alla protezione dei dati personali del soggetto interessato. Tali circostanze non hanno permesso al Garante di esprimersi nel merito invitando, quindi, la P.A. a rivalutare la richiesta di accesso, fornendo nella risposta una motivazione congrua e completa rispetto all’esistenza o meno del limite di cui all´art. 5-bis, comma 2, lett. a), del d.lgs. n. 33/2013, tenendo conto, a tal fine, delle motivazioni del controinteressato e della circostanza che fra esso e l´istante pende un contenzioso giudiziario; della circostanza che alcune informazioni sono già di pubblico dominio (es.: partecipazione a convegni e seminari pubblici soprattutto se recenti); del fatto che la documentazione richiesta riguarda l´intera vita lavorativa del controinteressato e quindi l´ostensione dei documenti richiesti, se non circoscritta a un determinato periodo di tempo, può risultare sproporzionata. rispetto allo scopo di favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull´utilizzo delle risorse pubbliche e di promuovere la partecipazione al dibattito pubblico.

Testo parere
Condividi