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Parere del 29-07-2020, N. 147, VALUTAZIONI DEI DIRIGENTI

Con riguardo a una richiesta di riesame del diniego dell’accesso alle schede di valutazione dei Dirigenti di un Comune per l’attribuzione dell’indennità di risultato per l’anno 2018, il Garante afferma che il Comune ha correttamente rifiutato l’accesso ai predetti documenti. L’Autorità, conformemente ai suoi precedenti pareri (fra cui, ad esempio, n. 421 dell’11/7/2018; n. 142 dell’8/3/2018; n. 574 del 29/12/2017), ha affermato che la relativa ostensione, anche considerando il particolare regime di pubblicità dei dati ricevuti tramite l’accesso civico, potrebbe determinare un’interferenza ingiustificata e sproporzionata nei diritti e libertà dei dirigenti controinteressati, arrecando a questi ultimi un pregiudizio concreto alla protezione degli interessi di cui all’art. 5-bis, comma 2, lett. a), d.lgs. n. 33/2013. Ciò tenuto conto, da un lato, della natura dei dati e delle informazioni personali contenute in tali schede, la cui diffusione potrebbe determinare ripercussioni negative sul piano professionale, personale, sociale e relazionale, sia all’interno che all’esterno dell’ambiente lavorativo di questi ultimi, esponendoli a possibili difficoltà relazionali con i colleghi di lavoro e creando potenziali pregiudizi da parte degli utenti esterni con cui potrebbero venire a contatto nell´esercizio delle loro funzioni; dall’altro, delle ragionevoli aspettative di confidenzialità dei controinteressati in relazione al trattamento dei propri dati personali al momento in cui questi sono stati raccolti, nonché della non prevedibilità, al momento della raccolta, delle conseguenze derivanti dalla conoscibilità da parte di chiunque dei dati richiesti tramite accesso civico.

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