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Parere del 29-11-2018, N. 485, TRATTAMENTO GIURIDICO ED ECONOMICO DEL PERSONALE

Il parere riguarda una richiesta di riesame avverso il silenzio dell’amministrazione, che non ha fornito alcun riscontro ad un’istanza di accesso civico generalizzato volta a conoscere una serie documenti riguardanti un proprio dipendente, tra i quali rientrano la domanda di partecipazione ad una selezione e l’inquadramento giuridico ed economico. Il Garante dopo aver osservato, in via preliminare, che l’amministrazione non ha espressamente negato o differito l’accesso per motivi attinenti alla tutela della «protezione dei dati personali», limitandosi a comunicare all’istante che il soggetto controinteressato ha presentato opposizione all’ostensione, osserva che tale riscontro risulta essere eccessivamente sintetico e non permette di comprendere bene quali siano in concreto le ragioni per cui l’ostensione dei documenti richiesti debba essere negata ai sensi del decreto trasparenza. Tuttavia, sebbene il Garante ritenga di non potersi pronunciare nel merito della questione, in quanto essa non rientra nelle ipotesi per le quali è previsto che si esprima con un parere formale, evidenzia che in relazione ai dati e alle informazioni riferiti al dipendente e relativi all’attività lavorativa effettuata presso l’amministrazione (inquadramento giuridico ed economico, retribuzione lorda annua, retribuzione di risultato, rimborsi per spese di missione), nonché alla procedura di selezione cui ha partecipato, rinvia ai precedenti pareri resi su casi analoghi (richiamati nel parere reso), ricordando la possibilità che l’ostensione dei predetti documenti può arrecare al soggetto controinteressato un concreto e reale pregiudizio alla tutela dei propri dati personali, così come previsto dalla disciplina dettata dal decreto trasparenza, con possibili ripercussioni negative sul piano professionale, personale e sociale.

Testo parere
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